Art. 8 — Immobili utilizzati per finalità di pubblico interesse
Nella cessione di immobili gia' direttamente utilizzati da enti e soggetti pubblici per finalita' di pubblico interesse di particolare rilevanza sociale, nonche' di immobili comunque aventi una rilevante utilizzazione sociale, sono ricercate idonee soluzioni alternative quali l'alienazione con la continuita' del contratto di locazione, la permuta o l'offerta di immobili, sentito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 10.
Testo vigente dal 2 marzo 1996
