Gli enti cui e' affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attivita' libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalita' rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. ((3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo' essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e' riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni))

Testo vigente dal 24 agosto 2011

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 24 agosto 2011

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1996 al 24 agosto 2011. 9 parole tolte, 181 parole aggiunte.

… ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. aggiunto: 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato tolto: nella misura del 2 per cento del aggiunto: mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamentoaggiunto: , previa evidenziazione del relativo importo tolto: sulla fattura. aggiunto: nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo' essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e' riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103~art8 · fonte del testo

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