Il presente decreto non si applica ai progetti la cui procedura di autorizzazione e' stata avviata prima del 10 agosto 2023. L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali e' stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non sia previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023. L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile a tale data. Alle modifiche dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si provvede secondo le modalita' previste dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-07-10;101~art10 · fonte del testo