Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attivita' di trasporto di materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e l'ISIN. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneita' finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneita' tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e puo' stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantita', tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione e' responsabile:

  • a)della corretta classificazione dei materiali radioattivi conferiti al vettore;
  • b)dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai materiali radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantita' di radioattivita' dei materiali radioattivi che l'imballaggio puo' contenere;
  • c)del rispetto dei limiti dell'irraggiamento esterno e della contaminazione sulla superficie esterna del collo;
  • d)della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo;
  • e)delle certificazioni richieste per il trasporto;
  • f)del corretto confezionamento del collo. Il vettore e' responsabile:
  • a)della verifica della presenza della marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo;
  • b)del rispetto delle distanze di sicurezza dell'imballaggio dai luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito, ove previste dai pertinenti regolamenti modali;
  • c)della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell'inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato X.

Testo vigente dal 12 agosto 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art43 · fonte del testo

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