Art. 185 — Piano di emergenza esterna per le aree portuali. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69, 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 124 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006)

[1]Piano di emergenza esterna per le aree portuali. (direttiva 2013/59/((Euratom)), articoli 69, 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 124 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006).

[2]1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare. 2. Il Prefetto predispone un apposito piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 175. Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato esperti designati dall'ISIN, dal Ministero della difesa e dalla Capitaneria di Porto. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato anche esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell'allegato XXXII. 4. Il piano provinciale di cui al comma 2 deve essere riesaminato, con le procedure esposte nel presente articolo, in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al comma 5 e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, e allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. L'aggiornamento del piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188. 5. Ai fini della predisposizione del Piano di emergenza esterna di cui al presente articolo deve essere predisposto un apposito rapporto tecnico dal Ministero della difesa, nei casi di naviglio militare, e dall'ISIN, in collaborazione con l'autorita' di sistema portuale o con l'autorita' marittima per gli elementi d'informazione di specifica competenza, nei casi di naviglio civile. In entrambi i casi, il rapporto tecnico dovra' recare i seguenti elementi:

  • a)l'individuazione degli scenari incidentali di riferimento ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita' nell'ambiente;
  • b)l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti di cui alla lettera precedente e delle loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
  • c)la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle necessarie per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente nonche' i mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale, e delle modalita' del loro impiego;
  • d)l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un territorio piu' ampio. 6. Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto tecnico e' trasmesso dall'amministrazione militare all'ISIN. L'ISIN, sulla base del rapporto tecnico, redige una relazione critica riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e sulla necessita' di monitoraggio ambientale consequenziale. Il rapporto tecnico, corredato della relazione critica riassuntiva dell'ISIN nel caso delle aree militari, e' trasmesso dall'ISIN alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile trasmette il rapporto tecnico ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani di emergenza esterna. 7. L'autorita' di sistema portuale nei porti ove e' istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita' militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare garantiscono, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a propulsione nucleare. 8. Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'autorita' marittima competente di qualsiasi evento che possa far ritenere la possibilita' dell'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumita' e di qualsiasi incidente nucleare interessante il naviglio a propulsione nucleare presente nell'area portuale che comporti pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni. La comunicazione deve specificare l'entita' prevedibile dell'incidente, le misure adottate per contenerlo e ogni altro dato tecnico utile per l'attuazione del piano d'emergenza esterna dell'area portuale. L'autorita' marittima competente trasmette immediatamente le informazioni ricevute al prefetto ed al Comando dei vigili del fuoco. Il prefetto attiva il piano di emergenza e, ricevuta la comunicazione di allarme, la trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, alla regione ed agli enti locali interessati, nonche' agli altri enti ed amministrazioni previsti dal piano di emergenza. Qualora il pericolo possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso ai prefetti interessati ed agli enti, anche locali, territorialmente competenti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2023

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aggiunto: Piano di emergenza esterna per le aree portuali. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 69, 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 124 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006).

aggiunto: 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare. aggiunto: 2. Il Prefetto predispone un apposito piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi … anche esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. aggiunto: 3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell'allegato XXXII. aggiunto: 4. Il piano provinciale di cui al comma 2 deve essere riesaminato, con le … emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188. aggiunto: 5. Ai fini della predisposizione del Piano di emergenza esterna di cui al presente …

d) l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un territorio piu' ampio. aggiunto: 6. Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto tecnico e' trasmesso … tecnico ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani di emergenza esterna. aggiunto: 7. L'autorita' di sistema portuale nei porti ove e' istituita ai sensi dell'articolo 6 … misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a propulsione nucleareaggiunto: . 8. Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art185 · fonte del testo

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