Art. 2 — Società agricole
All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la parola: «nuova» e' soppressa;
- b)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ogni altro adempimento a tal fine necessario». L'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente: «4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.». All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
Testo vigente dal 15 giugno 2005
