Art. 7 — Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma e' sostituito dal seguente: «1. La pesca costiera e' quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonche' quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.».
Testo vigente dal 14 giugno 2005
