Art. 11 — Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali

Il primo e il secondo comma dell'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, sono abrogati. Il terzo comma del medesimo articolo 298 e' sostituito dal seguente: "La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime".

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art11 · fonte del testo

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