Art. 20 — Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata
All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica, dopo le parole: «dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti», sono inserite le seguenti: «e a redditi percepiti dai contribuenti»;
- b)al comma 4, dopo le parole: «dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3», sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti».
Testo vigente dal 12 gennaio 2024
