Art. 98 cura italia — Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa

All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: "1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano ((comunque valide")). All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le seguenti "((2.000 euro per l'anno 2019 e di)) 4.000 euro per l'anno 2020";
  • b)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2020, il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".

Testo vigente dal 30 aprile 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito tolto: con modificazioneaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, e' inserito … nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque validetolto: . 2.aggiunto: ". All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le seguenti "2.000 aggiunto: euro per l'anno 2019 e aggiunto: di 4.000 euro per l'anno 2020";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art98 · fonte del testo

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