Art. 186 rilancio — Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito ((,con modificazioni,)) dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni di euro ((alla quota)) spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.". Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertitotolto: con modificazioneaggiunto: ,con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge … 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 40 milioni di euro tolto: sulla aggiunto: alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art186 · fonte del testo

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