Art. 99 cura italia — Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19

In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarieta' pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (( Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. )) Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie ((regioni e province autonome e loro enti, societa' e fondazioni,)) e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalita'. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale e' ((anche)) autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalita'.

Testo vigente dal 19 maggio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020. 1 parola tolta, 128 parole aggiunte.

… l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. aggiunto: Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data … al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie tolto: e aggiunto: regioni e province autonome e loro enti, societa' e fondazioni, e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza … presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale e' aggiunto: anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art99 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari