Art. 89 cura italia — Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

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Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi ((da ripartire)), uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

  • a)quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;
  • b)quanto a 50 milioni di euro ((mediante)) corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e ((per il turismo;))
  • c)quanto a 10 milioni di euro ((mediante riduzione)) delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Testo in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte in 3 capoversi.

… i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi aggiunto: da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei …

b) quanto a 50 milioni di euro tolto: a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo … competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismotolto: .aggiunto: ;

c) quanto a 10 milioni di euro tolto: a mediante riduzioni aggiunto: mediante riduzione delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art89 · fonte del testo

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