Art. 7 cura italia — Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

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Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

  • a)n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
  • b)n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  • a)eta' non superiore ad anni 45;
  • b)possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
  • c)non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
  • d)non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle Forze armate;
  • e)non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale on-line sul sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Testo in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 140/2021

    Parametro
    6 luglio 2021

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensi…

    Art. 83 cura italia · Art. 117 cost. · Art. 7 cura italia · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art7 · fonte del testo

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