Art. 68 cura italia — Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

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Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. E' differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Testo in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 68 cura italia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34336/2025

    28 dicembre 2025

    In tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l'emergenza Covid, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, e dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, il termine entro cui notificare l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, onde evitare il maturare della prescrizione del credito, deve intendersi prorogato di n. 542 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ove pendente alla data dell'8 marzo 2020, ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e per un biennio, ossia fino al 31 dicembre 2023, ove pendente alla data dell'8 marzo 2020 e in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.

    Art. 68 cura italia · Art. 3 Statuto del contribuente

    Rassegna di dicembre 2025, p. 208 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

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  5. 25 luglio 2021 — 22 ottobre 2021per 3 mesi
  6. 30 giugno 2021 — 25 luglio 2021per 25 giorni
  7. 26 maggio 2021 — 30 giugno 2021per un mese
  8. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  9. 2 marzo 2021 — 23 marzo 2021per 21 giorni
  10. 31 gennaio 2021 — 2 marzo 2021per un mese
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  19. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020testo originarioper un mese

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art68 · fonte del testo

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