Art. 1-sexies — Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione

1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

  • a)entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • b)entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • c)entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • d)entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  • e)entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021"

Testo vigente dal 1 marzo 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2021 al 1 marzo 2022. 241 parole aggiunte in 6 capoversi.

aggiunto: 1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

aggiunto: a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

aggiunto: b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

aggiunto: c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

aggiunto: d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

aggiunto: e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art1sexies · fonte del testo

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