Art. 22-bis cura italia — Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari

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Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. 17 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalita' di attuazione del comma 1. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 luglio 2020, n. 83

17

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020.

Testo in vigore dal 30 luglio 2020 al 8 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 30 luglio 2020. 23 parole tolte.

tolto: (Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari.)Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 luglio 2020, n. 83

    Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art22bis · fonte del testo

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