Art. 16 cura italia — Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 2020 al 30 luglio 2020. Leggi il testo vigente →

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, ((sanitari e no,)) che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le ((disposizioni)) di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Testo in vigore dal 19 luglio 2020 al 30 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e tolto: non aggiunto: no, che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza … commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le tolto: previsioni aggiunto: disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art16 · fonte del testo

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