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E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

  • a)collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;
  • b)cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di eta', per permanente inidoneita' fisica; nonche' a domanda dal servizio permanente o continuativo;
  • c)riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;
  • d)liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;
  • e)attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma. Sono, altresi', devolute alla competenza delle prefetture la nomina, ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed i provvedimenti relativi al trattamento economico dei medici predetti, sulla base del decreto adottato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro per la determinazione delle retribuzioni spettanti in relazione alla forza dei reparti e alle condizioni locali.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 31 dicembre 1971

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