E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

  • a)collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;
  • b)cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di eta', per permanente inidoneita' fisica; nonche' a domanda dal servizio permanente o continuativo;
  • c)riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;
  • d)liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;
  • e)attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma. ((La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita')).

Testo vigente dal 31 dicembre 1971

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1971 al 31 dicembre 1971. 44 parole tolte, 45 parole aggiunte.

… di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma. tolto: Sono, altresi', devolute alla competenza delle prefetture la nomina, aggiunto: La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, … incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tolto: ed i provvedimenti relativi al trattamento economico dei medici predetti, sulla base del decreto adottato aggiunto: e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno tolto: di concerto con quello aggiunto: sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro tolto: per la determinazione delle retribuzioni spettanti in relazione alla forza dei reparti e alle condizioni locali aggiunto: e per la sanita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1137~art2 · fonte del testo

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