Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che e' divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riporta a o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Se trattasi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 18 a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art19 · fonte del testo

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