Art. 13 — Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto

In caso di anticipato ammortamento volontario totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento di una impresa mutuataria, la erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di anticipato ammortamento, di cessazione o dichiarazione del fallimento. In caso di anticipato ammortamento volontario parziale di un finanziamento, l'entita' del contributo erogato e' limitata alla parte residua. Qualora intervenga la cessazione temporanea dell'attivita' dell'impresa, per i casi previsti dall'articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'erogazione del contributo e' sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti. Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, in caso di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento dell'impresa locataria, o comunque di risoluzione del contratto, la societa' locatrice provvede alla restituzione della parte di contributo non ancora utilizzato in conto canoni. Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore, senza esplicita autorizzazione, distolga dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato. Il contributo in conto interessi cessa altresi' nel caso in cui la cooperativa o il consorzio vengano sciolti o posti in liquidazione. Qualora la singola impresa associata receda da uno dei suddetti organismi associativi prima del totale ammortamento del mutuo e continui ad esercitare l'attivita' di autotrasporto potra' ammortizzare la parte residua del mutuo usufruendo del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera a), della presente legge.

Testo vigente dal 10 dicembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-27;815~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari