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Amministrativo
Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste
Legge 26 marzo 1955, n. 173
- Aggiornato al
- 6 aprile 1955
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'esecuzione delle seguenti opere…
- Art. 2E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di due miliardi di lire…
- Art. 3E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da corrispondersi dal Ministero dei lavori…
- Art. 4E' autorizzata la spesa di 1600 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello…
- Art. 5Per la progettazione e per la esecuzione delle costruzioni di cui al precedente articolo…
- Art. 6Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in…
- Art. 7E' accordata all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati la sovvenzione di…
- Art. 8Gli atti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui al precedente art. 4 sono…
- Art. 9Per la concessione di contributi statali nelle spese di costruzione e completamento di…
- Art. 10Per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 1 e 4 (primo colima) della presente…
- Art. 11null
- Art. 12E' autorizzata la spesa: di lire 2800 milioni per la ricostruzione della stazione di…
- Art. 13Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere e per i finanziamenti previsti nella…
- Art. 14Alle spese autorizzate con la presente legge si fa fronte con una corrispondente aliquota…
- Art. 15Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti…
- Art. 16La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
