Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1999 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.
Abrogato dal 13 agosto 1999
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1999 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.
Abrogato dal 13 agosto 1999
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 , n. 4 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), in riferimento all'art. 11 Cost. e all'art. 48 del Trattato istitutivo della C.E.E., nella parte in cui le dette norme fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e "manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a partecipare ad attività calcistica presso società nazionali, in quanto l'impugnativa avverso le predette norme è rivolta al fine di censurare le norme del Regolamento F.I.G.C., che è atto non avente forza di legge e perciò non soggetto al sindacato della Corte. - S. n. 101/1977.
Art. 2 Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) · Art. 11 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1 d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530) in riferimento all'art. 11 Cost. e agli artt. 48 e seguenti del trattato istitutivo della CEE, in materia di attività del C.O.N.I., perché già dichiarata inammissibile. - La Corte con sentt. nn. 40, 41 e 42 del 1963 e ord. n. 186 del 1971 ha dichiarato l'inammissibilità di altre questioni in quanto il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è legittimato a promuovere giudizi di legittimità costituzionale, sostituendosi all'autorità giurisdizionale competente.
Art. 2 Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) · Art. 11 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1942 al 13 agosto 1999. 36 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Compiti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O. N.I.) sono l'organizzazione ed il potenziamento, dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della razza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1999, N. 242
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-02-16;426~art2 · fonte del testo
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