Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/01/1979 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n.

4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamati

dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), promosso con ordinanza

emessa il 31 marzo 1978 dal Procuratore della Repubblica di Salerno,

nel procedimento penale a carico di Brunetti Gennaro, iscritta al n.

301 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 1978, il sostituto

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3,

n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata

dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), in

riferimento all'art. 11 Cost. ed agli artt. 48 e seguenti del Trattato

istitutivo della Comunità economica europea.

Considerato che questa Corte ha ripetutamente deciso (sentt. n. 40,

n. 41 e n. 42 del 1963; ord. n. 186 del 1971) nel senso che il pubblico

ministero non è legittimato - in base all'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87 - a promuovere giudizi di legittimità

costituzionale, sostituendosi alla autorità giurisdizionale

competente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16

febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1, secondo

comma, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530), sollevata dal sostituto

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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