Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 , n. 4 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano), in riferimento all'art. 11 Cost. e all'art. 48 del Trattato istitutivo della C.E.E., nella parte in cui le dette norme fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e "manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a partecipare ad attività calcistica presso società nazionali, in quanto l'impugnativa avverso le predette norme è rivolta al fine di censurare le norme del Regolamento F.I.G.C., che è atto non avente forza di legge e perciò non soggetto al sindacato della Corte. - S. n. 101/1977.
Art. 2 Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) · Art. 11 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 (così come richiamata dall'art. 1 d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530) in riferimento all'art. 11 Cost. e agli artt. 48 e seguenti del trattato istitutivo della CEE, in materia di attività del C.O.N.I., perché già dichiarata inammissibile. - La Corte con sentt. nn. 40, 41 e 42 del 1963 e ord. n. 186 del 1971 ha dichiarato l'inammissibilità di altre questioni in quanto il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è legittimato a promuovere giudizi di legittimità costituzionale, sostituendosi all'autorità giurisdizionale competente.
Art. 2 Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) · Art. 11 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1999 al 16 dicembre 2009. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 23 LUGLIO 1999aggiunto: L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 242 aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-02-16;426~art2 · fonte del testo
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