Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La vigilanza sugli atti dell'Ente viene esercitata dal Prefetto di Napoli, il quale per quelli di natura turistica o aventi riflessi turistici, sentira' il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli.
[2]((Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni di spesa ultra quinquennale sono approvati dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e l'Ente provinciale per il turismo)).
[3]E' istituito un Collegio di revisione dei conti, composto di tre membri effettivi nominati con decreti del Prefetto di Napoli, designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio ed il terzo dal Ministero dell'interno, nonche' di due membri supplenti, nominati con lo stesso decreto, su designazione: uno del Ministero del tesoro e l'altro della Presidenza del Consiglio.
[4]I revisori esercitano il loro mandato in conformita' delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
[5]La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.
[6]I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi compilano, ogni anno, una relazione sul bilancio dell'Ente.
[7]La retribuzione annuale dei revisori e' determinata dal Consiglio di amministrazione per l'intiero periodo di durata del loro ufficio.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 22 dicembre 2008
