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[1]((La vigilanza sugli atti dell'Ente viene esercitata dal Prefetto di Napoli, il quale per quelli di natura turistica o aventi riflessi turistici, sentira' il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli.
[2]Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e le deliberazioni che importano impegni ultraquinquennali sono approvate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Commissariato per il turismo.
[3]E' istituito un Collegio di revisione dei conti, composto di tre membri effettivi nominati con decreti del Prefetto di Napoli, designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio ed il terzo dal Ministero dell'interno, nonche' di due membri supplenti, nominati con lo stesso decreto, su designazione: uno del Ministero del tesoro e l'altro della Presidenza del Consiglio.
[4]I revisori esercitano il loro mandato in conformita' delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
[5]La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.
[6]I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi compilano, ogni anno, una relazione sul bilancio dell'Ente.
[7]La retribuzione annuale dei revisori e' determinata dal Consiglio di amministrazione per l'intiero periodo di durata del loro ufficio)).
Testo in vigore dal 16 luglio 1952 al 23 ottobre 1954
