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[1]Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti i programmi di massima dell'Ente, il bilancio preventivo e le deliberazioni che importino impegni ultraquinquenuali sono approvate dal Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
[2]Le altre attribuzioni di vigilanza e di tutela dell'Ente sono esercitate dal prefetto della provincia di Napoli e dagli organi collegiali di quella Prefettura.
[3]I revisori del conto sono nominati dal Ministro per l'interno; due di essi sono designati dal Ministro per le finanze e il terzo dal Ministro per la cultura popolare.
Testo in vigore dal 7 ottobre 1939 al 16 luglio 1952
