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[1]((Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potra' essere loro riconfermato.
[2]I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti la scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.
[3]Il presidente deve risiedere a Genova e non puo' esercitare altri uffici.
[4]Al presidente e' assegnata un'indennita' annuale il cui ammontare e' fissato dal Governo all'atto della nomina.
[5]Il sindaco di Genova ed il presidente della Camera di commercio di Genova hanno la facolta' di delegare rispettivamente in loro sostituzione, un consigliere comunale ed uno dei componenti la Camera predetta.
[6]E' data facolta' al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 15 novembre 1930
