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[1]Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura tre anni, e puo' essere riconfermato.
[2]Il presidente deve risiedere in Genova e non puo' esercitare altri uffici. Egli e' il capo dei servizi, dei funzionari e del personale del porto.
[3]Al presidente e' assegnata un'indennita' annuale il cui ammontare e' fissato dal regolamento.
[4]I rappresentanti dell'ente dirigente il servizio ferroviario dispongono complessivamente di un solo voto.
[5]Il sindaco di Genova ed il presidente della Camera di commercio di Genova hanno la facolta' di delegare rispettivamente, in loro sostituzione, un consigliere comunale ed uno dei membri componenti la Camera predetta.
[6]E' data facolta' al Governo su proposta del Consorzio di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale, a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
