Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1930 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potra' essere loro riconfermato.
[2]I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti la scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.
[3]Il presidente deve risiedere a Genova e non puo' esercitare altri uffici.
[4]Al presidente e' assegnata un'indennita' annuale il cui ammontare e' fissato dal Governo all'atto della nomina.
[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1930, N. 1422, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MARZO 1931, N. 250)).
[6]E' data facolta' al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.
Testo in vigore dal 15 novembre 1930 al 22 dicembre 2008
