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((Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come al presente decreto, saranno raccolte, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, in apposito regolamento approvato con Regio decreto su proposta del Ministero delle comunicazioni previo parere del Consiglio di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale. Fino all'emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente, in quanto non siano contrarie alla presente legge)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 15 novembre 1930
