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Le speciali norme per l'esecuzione della presente legge saranno raccolte in apposito Regolamento, approvato dai Ministeri dei lavori pubblici e della marina, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, sentiti, ove occorra, i Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
