Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1930 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come al presente decreto, saranno raccolte, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, in apposito regolamento approvato con Regio decreto su proposta del Ministero delle comunicazioni previo parere del Consiglio di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale. Fino all'emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente, in quanto non siano contrarie alla presente legge. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 ottobre 1930, n. 1422, convertito senza modificazioni dalla L. 2 marzo 1931, n. 250, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero XII) che "Nel testo della legge alle parole: «Ministero dell'economia nazionale» s'intenderanno sempre sostituite le parole: «Ministero delle corporazioni»".
Testo in vigore dal 15 novembre 1930 al 22 dicembre 2008
