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[1]((I consorziati sono rappresentati:

[2]1° Lo Stato:

[3]Da sei membri e cioe':

[4]dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

[5]dal direttore marittimo di Genova;

[6]dal competente ispettore superiore del Genio civile;

[7]da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato nominato dal Ministro per le comunicazioni;

[8]dal direttore superiore della dogana di Genova;

[9]dal capo del compartimento ferroviario di Genova.

[10]2° Le Provincie:

[11]da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale per la provincia di Genova;

[12]da un rappresentante eletto dal Consiglio provinciale per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese pel porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095;

[13]3° I Comuni:

[14]dal sindaco di Genova;

[15]da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genova;

[16]da un consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore a 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

[17]4° La Camera di commercio ed arti di Genova:

[18]dal presidente della Camera;

[19]da un capitano marittimo e da un armatore nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini delle vigenti leggi)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534

1

Il Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rappresentanza dello Stato nel Consorzio autonomo del Porto di Genova, di cui al n. 1 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, gia' affidata a funzionari del R. ispettorato generale delle strade ferrate, e' esercitata da un R. ispettore superiore tecnico o da un funzionario tecnico del R. Circolo d'ispezione di Genova, nominati dal Ministro dei lavori pubblici". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova, di cui al n. 5 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e' rappresentato da due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati dal direttore generale delle ferrovie stesse".

L. 28 giugno 1906, n. 291

2

La L. 28 giugno 1906, n. 291 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In sostituzione dei due funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate compresi fra i membri scelti a rappresentare lo Stato nel Consorzio autonomo del porto di Genova ed in sostituzione dei due funzionari superiori designati a rappresentare l'ente dirigente il servizio ferroviario nel Consorzio stesso, a sensi dell'art. 3 della legge suddetta, sono assegnati, ciascuno con voto deliberativo: a) due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati, su proposta del direttore generale delle ferrovie stesse, dal ministro dei lavori pubblici, uno dei quali funzionari e' revisore tecnico a senso dell'art. 26 della legge suddetta; b) il capo del compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, il quale e' anche membro del Comitato esecutivo, a senso dell'art. 7 della legge stessa".

Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 23 settembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1906 al 31 gennaio 1925. 197 parole tolte, 58 parole aggiunte in 24 capoversi.

Da tolto: cinque membri a scelta, aggiunto: sei membri e cioe':

dal tolto: Presidente aggiunto: presidente del Consorzio, nominato con decreto Realeaggiunto: , su proposta del Ministro tolto: dei Lavori Pubblici, di concerto con quello della Marina, e aggiunto: per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

tolto: da un Consigliere di Prefettura designato dal Ministero dell'Internoaggiunto: dal direttore marittimo di Genova;

tolto: da un Ispettoreaggiunto: dal competente ispettore superiore del Genio civiletolto: ,da un Ispettore superiore tecnico del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate e da un funzionario tecnico dell'ufficio del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate del Circolo di Genova, nominati dal Ministro dei Lavori Pubblici.

tolto: Da cinque membri di diritto, e cioe':

tolto: dall'Intendente di Finanza di Genovaaggiunto: ;

aggiunto: da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato nominato dal Ministro per le comunicazioni;

tolto: dall'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Genova;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: dal Direttore dell'ufficio idrografico della R. Marina in Genova;

tolto: dal Capitano di porto diaggiunto: dal direttore superiore della dogana di Genova;

dal tolto: Direttore della dogana di Genova; aggiunto: capo del compartimento ferroviario di Genova.

tolto: Da membri elettivi, e cioe':

tolto: da un Consigliere provinciale,aggiunto: da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provincialetolto: , per la provincia di Genova;

da un rappresentante eletto dal Consiglio provincialetolto: , per ciascuna delle altre tolto: provincie aggiunto: Provincie che concorrono nelle spese tolto: del aggiunto: pel porto di Genova per una quota non inferiore tolto: agli 80 aggiunto: ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle tolto: provincie aggiunto: Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095tolto: .aggiunto: ;

tolto: Da un membro di diritto e cioe':

da tolto: membri elettivi e cioe':

tolto: da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genovatolto: , nel collegio degli ingegneri ed architetti di Genova o nel collegio degli ingegneri navali e meccanici d'Italia.aggiunto: ;

da un consigliere comunaletolto: , eletto dal Consiglio comunale per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genovatolto: , per una quota non inferiore a 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

tolto: Da un membro di diritto e cioe':

dal presidente della Camera tolto: di commercio ed arti di Genova;

da tolto: membri elettivi e cioe':

tolto: da un capitano marittimo e da un armatoretolto: , nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini tolto: dell'art. 2, lettera m, e coi modi del capo terzo della legge 6 luglio 1862, n. 680.

tolto: 5° L'ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova:

tolto: da due funzionari superiori, designati dall' ente stesso aggiunto: delle vigenti leggi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art3 · fonte del testo

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