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[1]((I consorziati sono rappresentati:
[2]1° Lo Stato:
[3]Da sei membri e cioe':
[4]dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;
[5]dal direttore marittimo di Genova;
[6]dal competente ispettore superiore del Genio civile;
[7]da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato nominato dal Ministro per le comunicazioni;
[8]dal direttore superiore della dogana di Genova;
[9]dal capo del compartimento ferroviario di Genova.
[10]2° Le Provincie:
[11]da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale per la provincia di Genova;
[12]da un rappresentante eletto dal Consiglio provinciale per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese pel porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095;
[13]3° I Comuni:
[14]dal sindaco di Genova;
[15]da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genova;
[16]da un consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore a 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.
[17]4° La Camera di commercio ed arti di Genova:
[18]dal presidente della Camera;
[19]da un capitano marittimo e da un armatore nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini delle vigenti leggi)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534
1Il Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rappresentanza dello Stato nel Consorzio autonomo del Porto di Genova, di cui al n. 1 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, gia' affidata a funzionari del R. ispettorato generale delle strade ferrate, e' esercitata da un R. ispettore superiore tecnico o da un funzionario tecnico del R. Circolo d'ispezione di Genova, nominati dal Ministro dei lavori pubblici". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova, di cui al n. 5 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e' rappresentato da due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati dal direttore generale delle ferrovie stesse".
L. 28 giugno 1906, n. 291
2La L. 28 giugno 1906, n. 291 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In sostituzione dei due funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate compresi fra i membri scelti a rappresentare lo Stato nel Consorzio autonomo del porto di Genova ed in sostituzione dei due funzionari superiori designati a rappresentare l'ente dirigente il servizio ferroviario nel Consorzio stesso, a sensi dell'art. 3 della legge suddetta, sono assegnati, ciascuno con voto deliberativo: a) due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati, su proposta del direttore generale delle ferrovie stesse, dal ministro dei lavori pubblici, uno dei quali funzionari e' revisore tecnico a senso dell'art. 26 della legge suddetta; b) il capo del compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, il quale e' anche membro del Comitato esecutivo, a senso dell'art. 7 della legge stessa".
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 23 settembre 1925
