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[1]((I consorziati sono rappresentati:

[2]1 Lo Stato:

[3]da otto membri e cioe':

[4]dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

[5]dal direttore marittimo di Genova;

[6]da un rappresentante del Tesoro;

[7]da un funzionario del Corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5, nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

[8]da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, nominato dal Ministro per le comunicazioni;

[9]dal direttore superiore della dogana di Genova;

[10]dal capo compartimento delle Ferrovie di Stato di Genova;

[11]dall'ispettore corporativo del Circolo di Torino;

[12]2 Le Provincie:

[13]dal preside della provincia di Genova o da un suo delegato scelto nel Rettorato provinciale;

[14]da un rappresentante, nominato dal competente Rettorato provinciale, per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095;

[15]3 I Comuni:

[16]da un rappresentante, designato dal competente podesta', per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo complessivo, imposto ai Comuni dalla predetta legge;

[17]4 Il Consiglio provinciale della economia di Genova:

[18]da un rappresentante nominato dal suo presidente)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534

1

Il Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rappresentanza dello Stato nel Consorzio autonomo del Porto di Genova, di cui al n. 1 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, gia' affidata a funzionari del R. ispettorato generale delle strade ferrate, e' esercitata da un R. ispettore superiore tecnico o da un funzionario tecnico del R. Circolo d'ispezione di Genova, nominati dal Ministro dei lavori pubblici". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova, di cui al n. 5 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e' rappresentato da due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati dal direttore generale delle ferrovie stesse".

L. 28 giugno 1906, n. 291

2

La L. 28 giugno 1906, n. 291 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In sostituzione dei due funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate compresi fra i membri scelti a rappresentare lo Stato nel Consorzio autonomo del porto di Genova ed in sostituzione dei due funzionari superiori designati a rappresentare l'ente dirigente il servizio ferroviario nel Consorzio stesso, a sensi dell'art. 3 della legge suddetta, sono assegnati, ciascuno con voto deliberativo: a) due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati, su proposta del direttore generale delle ferrovie stesse, dal ministro dei lavori pubblici, uno dei quali funzionari e' revisore tecnico a senso dell'art. 26 della legge suddetta; b) il capo del compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, il quale e' anche membro del Comitato esecutivo, a senso dell'art. 7 della legge stessa".

Testo in vigore dal 15 novembre 1930 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1930

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1925 al 15 novembre 1930. 98 parole tolte, 67 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: 1°aggiunto: 1 Lo Stato:

tolto: Da seiaggiunto: da otto membri e cioe':

da un tolto: funzionario del corpo aggiunto: rappresentante del Tesoro;

aggiunto: da un funzionario del Corpo del Genio civile, di grado non inferiore al tolto: 5° aggiunto: 5, nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Statoaggiunto: , nominato dal Ministro per le comunicazioni;

dal capo tolto: del compartimento ferroviario di Genova. aggiunto: compartimento delle Ferrovie di Stato di Genova;

aggiunto: dall'ispettore corporativo del Circolo di Torino;

tolto: 2°aggiunto: 2 Le Provincie:

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: da un consigliere provinciale elettodal Consiglio provinciale per laaggiunto: dal preside della provincia di Genova aggiunto: o da un suo delegato scelto nel Rettorato provinciale;

da un rappresentante tolto: eletto dal Consiglio provincialeaggiunto: , nominato dal competente Rettorato provinciale, per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese tolto: pel aggiunto: del porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095;

tolto: 3°aggiunto: 3 I Comuni:

tolto: dal sindaco di Genova;

tolto: da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genova;

tolto: da un consigliere comunale eletto dal Consiglio comunaleaggiunto: da un rappresentante, designato dal competente podesta', per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore tolto: a aggiunto: ai 30 millesimi del contributo annuo complessivoaggiunto: , imposto ai Comuni dalla predetta leggetolto: .aggiunto: ;

tolto: 4° La Camera di commercio ed arti diaggiunto: 4 Il Consiglio provinciale della economia di Genova:

tolto: dal presidente della Camera;

tolto: da un capitano marittimo e da un armatore nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini delle vigenti leggiaggiunto: da un rappresentante nominato dal suo presidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art3 · fonte del testo

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