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[1]I consorziati sono rappresentati:

[2]1° Lo Stato:

[3]Da cinque membri a scelta, e cioe':

[4]dal Presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con quello della Marina, e scelto fuori dei membri del Consorzio;

[5]da un Consigliere di Prefettura designato dal Ministero dell'Interno;

[6]da un Ispettore del Genio civile, da un Ispettore superiore tecnico del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate e da un funzionario tecnico dell'ufficio del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate del Circolo di Genova, nominati dal Ministro dei Lavori Pubblici. 1

[7]Da cinque membri di diritto, e cioe':

[8]dall'Intendente di Finanza di Genova;

[9]dall'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Genova;

[10]dal Direttore dell'ufficio idrografico della R. Marina in Genova;

[11]dal Capitano di porto di Genova;

[12]dal Direttore della dogana di Genova;

[13]2° Le Provincie:

[14]Da membri elettivi, e cioe':

[15]da un Consigliere provinciale, eletto dal Consiglio provinciale, per la provincia di Genova;

[16]da un rappresentante eletto dal Consiglio provinciale, per ciascuna delle altre provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore agli 80 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

[17]3° I Comuni:

[18]Da un membro di diritto e cioe':

[19]dal sindaco di Genova;

[20]da membri elettivi e cioe':

[21]da un ingegnere scelto dal Consiglio comunale di Genova, nel collegio degli ingegneri ed architetti di Genova o nel collegio degli ingegneri navali e meccanici d'Italia.

[22]da un consigliere comunale, eletto dal Consiglio comunale per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova, per una quota non inferiore a 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

[23]4° La Camera di commercio ed arti di Genova:

[24]Da un membro di diritto e cioe':

[25]dal presidente della Camera di commercio ed arti di Genova;

[26]da membri elettivi e cioe':

[27]da un capitano marittimo e da un armatore, nominati in assemblea di elettori commerciali della categoria dei capitani marittimi ed armatori, convocata dalla Camera di commercio ed arti di Genova ai termini dell'art. 2, lettera m, e coi modi del capo terzo della legge 6 luglio 1862, n. 680.

[28]5° L'ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova:

[29]da due funzionari superiori, designati dall' ente stesso. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534

1

Il Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rappresentanza dello Stato nel Consorzio autonomo del Porto di Genova, di cui al n. 1 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, gia' affidata a funzionari del R. ispettorato generale delle strade ferrate, e' esercitata da un R. ispettore superiore tecnico o da un funzionario tecnico del R. Circolo d'ispezione di Genova, nominati dal Ministro dei lavori pubblici". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova, di cui al n. 5 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e' rappresentato da due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati dal direttore generale delle ferrovie stesse".

Testo in vigore dal 26 novembre 1905 al 22 luglio 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1905

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1903 al 26 novembre 1905.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534

    Il Regio Decreto 15 ottobre 1905, n. 534 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rappresentanza dello Stato nel Consorzio autonomo del Porto di Genova, di cui al n. 1 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, gia' affidata a funzionari del R. ispettorato generale delle strade ferrate, e' esercitata da un R. ispettore superiore tecnico o da un funzionario tecnico del R. Circolo d'ispezione di Genova, nominati dal Ministro dei lavori pubblici". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova, di cui al n. 5 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e' rappresentato da due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati dal direttore generale delle ferrovie stesse".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art3 · fonte del testo

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