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[1]Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'articolo 9, sara' di un milione di lire. Pero' in quanto la quantita' di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova ecceda i 5 milioni di tonnellate, il contributo sara' accresciuto in ragione di lire dieci mila per ogni partita completa di 50 mila tonnellate al disopra dei 5 milioni di tonnellate. 5 10 12
[2]Il contributo sara' corrisposto annualmente in unica rata e sara' determinato in base al numero di tonnellate accertato nell'anno precedente dalla Direzione generale delle gabelle.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 luglio 1925
Il Regio D.L. 3 gennaio 1926, n. 66, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e' elevato alla misura di annue L. 4,500,000 a decorrere dal 1° luglio 1925".
L. 23 dicembre 1962, n. 1774
10La L. 23 dicembre 1962, n. 1774 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di lire 100.000.000 annue la cui copertura sara' assicurata, per l'accresciuta misura di lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata sul fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63 a titolo di aumento del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova".
L. 22 dicembre 1981, n. 798
12La L. 22 dicembre 1981, n. 798 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3 e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni (ora articoli 11, n. 3 e 20 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni), e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla misura di lire 7.000 milioni annue".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1982 al 22 dicembre 2008
