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[1]Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'articolo 9, sara' di un milione di lire. Pero' in quanto la quantita' di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova ecceda i 5 milioni di tonnellate, il contributo sara' accresciuto in ragione di lire dieci mila per ogni partita completa di 50 mila tonnellate al disopra dei 5 milioni di tonnellate. 5 10
[2]Il contributo sara' corrisposto annualmente in unica rata e sara' determinato in base al numero di tonnellate accertato nell'anno precedente dalla Direzione generale delle gabelle.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 luglio 1925
Il Regio D.L. 3 gennaio 1926, n. 66, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e' elevato alla misura di annue L. 4,500,000 a decorrere dal 1° luglio 1925".
L. 23 dicembre 1962, n. 1774
10La L. 23 dicembre 1962, n. 1774 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di lire 100.000.000 annue la cui copertura sara' assicurata, per l'accresciuta misura di lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata sul fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63 a titolo di aumento del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova".
Testo in vigore dal 27 gennaio 1963 al 19 gennaio 1982
