Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1963 al 19 gennaio 1982. Leggi il testo vigente →

[1]Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'articolo 9, sara' di un milione di lire. Pero' in quanto la quantita' di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova ecceda i 5 milioni di tonnellate, il contributo sara' accresciuto in ragione di lire dieci mila per ogni partita completa di 50 mila tonnellate al disopra dei 5 milioni di tonnellate. 5 10

[2]Il contributo sara' corrisposto annualmente in unica rata e sara' determinato in base al numero di tonnellate accertato nell'anno precedente dalla Direzione generale delle gabelle.

[3]In ogni caso il contributo non potra' superare la somma di lire 2 milioni. 5 10

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

con decorrenza dal 1 luglio 1925

Il Regio D.L. 3 gennaio 1926, n. 66, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e' elevato alla misura di annue L. 4,500,000 a decorrere dal 1° luglio 1925".

L. 23 dicembre 1962, n. 1774

10

La L. 23 dicembre 1962, n. 1774 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di lire 100.000.000 annue la cui copertura sara' assicurata, per l'accresciuta misura di lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata sul fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63 a titolo di aumento del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova".

Testo in vigore dal 27 gennaio 1963 al 19 gennaio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1926 al 27 gennaio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1962, n. 1774

    La L. 23 dicembre 1962, n. 1774 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di lire 100.000.000 annue la cui copertura sara' assicurata, per l'accresciuta misura di lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata sul fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63 a titolo di aumento del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari