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[1]Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'articolo 9, sara' di un milione di lire. Pero' in quanto la quantita' di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova ecceda i 5 milioni di tonnellate, il contributo sara' accresciuto in ragione di lire dieci mila per ogni partita completa di 50 mila tonnellate al disopra dei 5 milioni di tonnellate.

[2]Il contributo sara' corrisposto annualmente in unica rata e sara' determinato in base al numero di tonnellate accertato nell'anno precedente dalla Direzione generale delle gabelle.

[3]In ogni caso il contributo non potra' superare la somma di lire 2 milioni.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 22 gennaio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art13 · fonte del testo

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