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[1]L'Istituto Poligrafico dello Stato ha l'obbligo di eseguire tutte le forniture di carta bianca e da lettere, buste, stampati, pubblicazioni di' ogni genere e carte rappresentative di valori che gli vengono ordinate dal Provveditorato generale dello Stato per i servizi delle varie Amministrazioni statali.
[2]All'Istituto medesimo possono essere affidate anche le forniture di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiali da legatoria, rilegature e riproduzioni occorrenti per i suddetti servizi.
[3]L'esecuzione di quanto sopra e' regolata dalla presente legge e non da' luogo, esclusivamente nei rapporti tra, l'Istituto Poligrafico ed il Provveditorato generale dello Stato, a stipulazione di contratti ed a pagamenti di tasse di registro o di bollo.
[4]((L'Istituto Poligrafico dello Stato puo' altresi' eccezionalmente intraprendere lavori o servizi per conto dello stesso Provveditorato generale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, oltre quelli istituzionalmente previsti, previa deliberazione favorevole del proprio Consiglio di amministrazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Tale decreto e' sottoposto alla registrazione preventiva della Corte dei conti.)) 2 ((Fermo restando le agevolazioni fiscali nei limiti previsti dal presente articolo, le eventuali particolari condizioni o modalita' cui debbono assoggettarsi gli stessi lavori o servizi saranno determinate con i decreti che approvano le singole convenzioni)). 2
[5]E' altresi' affidata all'Istituto medesimo la gestione della Gazzetta Ufficiale, della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e della Libreria dello Stato.
[6]Nulla e' innovato alle attribuzioni del Ministero della giustizia e degli affari di culto per quanto concerne la direzione e la redazione della Gazzetta Ufficiale e la stampa e la' distribuzione degli atti di Governo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1940, n. 802
2con decorrenza dal 1 aprile 1940
La L. 29 giugno 1940, n. 802, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 24 marzo 1932, n. 273, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che le presenti modifiche saranno applicate con decorrenza dal 1° aprile 1940.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 14 novembre 1945
