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[1]All'Istituto Poligrafico sono affidate le forniture della carta bianca e da lettere, delle buste e di tutti gli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere, e delle carte rappresentative di valori, ordinate dal Provveditorato generale per i proprii compiti di istituto.
[2]E' altresi' affidata all'Istituto medesimo la gestione della Gazzetta Ufficiale, della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e della Libreria dello Stato.
[3]Nulla e' innovato alle attribuzioni del Ministero della giustizia e degli affari di culto per quanto concerne la direzione e la redazione della Gazzetta Ufficiale e la stampa e la' distribuzione degli atti di Governo.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 26 aprile 1932
