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[1]((L'Istituto Poligrafico dello Stato ha l'obbligo di eseguire tutte le forniture di carta bianca e da lettere, buste, stampati, pubblicazioni di' ogni genere e carte rappresentative di valori che gli vengono ordinate dal Provveditorato generale dello Stato per i servizi delle varie Amministrazioni statali.
[2]All'Istituto medesimo possono essere affidate anche le forniture di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiali da legatoria, rilegature e riproduzioni occorrenti per i suddetti servizi.
[3]L'esecuzione di quanto sopra e' regolata dalla presente legge e non da' luogo, esclusivamente nei rapporti tra, l'Istituto Poligrafico ed il Provveditorato generale dello Stato, a stipulazione di contratti ed a pagamenti di tasse di registro o di bollo)).
[4]E' altresi' affidata all'Istituto medesimo la gestione della Gazzetta Ufficiale, della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e della Libreria dello Stato.
[5]Nulla e' innovato alle attribuzioni del Ministero della giustizia e degli affari di culto per quanto concerne la direzione e la redazione della Gazzetta Ufficiale e la stampa e la' distribuzione degli atti di Governo.
Testo in vigore dal 26 aprile 1932 al 30 luglio 1940
