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Sono iscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali, i quali debbono versare all'Istituto i contributi mensili di lire 2 per gli agenti rurali con remunerazione superiore a lire 3000 annue lorde; lire 1,50 per quelli con remunerazione dalle lire 1500 alle lire 3000; lire 0,50 tutti gli altri.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 4 agosto 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art5 · fonte del testo

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