[1]Sono inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali effettivi.

[2]Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto e' fissato il lire venticinque.

[3]Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni e' fissato in lire un milione.

[4]Il sussidio mensile da corrispondersi dopo il trentesimo giorno d'assenza per malattia e' fissato nella misura corrispondente alla meta' del trattamento mensile spettante all'agente, risultante dalla retribuzione e dall'indennita', di carovita. 2 4

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1947

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

L. 10 agosto 1950, n. 730

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1950

La L. 10 agosto 1950, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, quale risulta modificata dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000".

Testo vigente dal 4 ottobre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 1947 al 4 ottobre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 agosto 1950, n. 730

    La L. 10 agosto 1950, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, quale risulta modificata dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art5 · fonte del testo

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