[1]Sono inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali-telegrafici e gli agenti rurali effettivi.

[2]I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; lire quarantacinque per i ricevitori e gerenti di seconda classe; lire trenta per i ricevitori e gerenti di terza classe; lire venticinque per gli agenti rurali effettivi. 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I contributi mensili per l'educazione ed istruzionie degli orfani di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1° classe L. 20; di 2ª classe L. 18; di 3ª classe L. 12; agenti rurali L. 10". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1947

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 523

3

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 523 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088, sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici".

Testo vigente dal 10 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 1947 al 10 giugno 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 523

    Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 523 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088, sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art4 · fonte del testo

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