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[1]Sono iscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali e telegrafici, e gli agenti rurali, i quali debbono versare all'Istituto i seguenti contributi mensili: di lire 6 per i ricevitori o gerenti di prima classe; di lire 5,50 per i ricevitori o gerenti di seconda classe; di lire 3,50 per i ricevitori o gerenti di terza classe; di lire 3,50 per gli agenti rurali con retribuzione eccedente le annue lire 4000 lorde e di lire 2,50 per gli altri agenti rurali.

[2]I supplenti postali e telegrafici possono partecipare ai benefici delle colonie estive versando un contributo mensile di lire 1,50.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 4 agosto 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art4 · fonte del testo

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