Corte costituzionale

Sentenza n. 992/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma

quarto, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1984) e dell'art.15 della legge 22 dicembre 1984, n. 887

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1985), promosso con ordinanza emessa

il 26 agosto 1987 dal pretore di Bologna nel procedimento civile

vertente tra Fedozzi Stefano e U.S.L. n. 28 ed altri, iscritta al n.

795 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Fedozzi Stefano, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Franco Agostini per Fedozzi Stefano e l'Avvocato

dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal Pretore di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Fedozzi Stefano e l'Unità

sanitaria locale n. 28 ed altri (Reg. ord. n. 795 del 1987) è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 32,

comma quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria per

l'anno 1984), e 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria

per l'anno 1985), nella parte in cui "per gli anni 1984 e 1985 hanno

escluso la possibilità di rimborso delle spese sostenute

privatamente dal cittadino per quelle prestazioni sanitarie la cui

erogazione non sia stata prevista dal servizio pubblico (perché non

predisposta o direttamente, tramite le proprie strutture, o

indirettamente, tramite le strutture private convenzionate)", in

riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.

Il ricorrente aveva dovuto effettuare a proprie spese (in data 21

marzo 1984 e 23 gennaio 1985) due accertamenti diagnostici mediante

tomografia assiale computerizzata (TAC) per Lit. 700.000 ciascuno, a

mezzo apparecchio a risonanza magnetica nucleare, all'epoca in

dotazione in Italia esclusivamente presso la casa di Cura "S. Pio X"

di Milano.

In presenza di ciò, il giudice a quo rileva che il quarto comma

dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (legge finanziaria

per l'anno 1984), reiterato dall'art.15 della legge 22 dicembre 1984

n. 887 (legge finanziaria per l'anno 1985), ha disposto che "per

l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto

costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale

computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica

(RIA) di costo complessivo superiore a L. 150.000 e di ortopanoramica

debbono essere eseguite su prescrizione dello specialista del

servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche ai sensi

degli artt. 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 o, in

via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso

strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale".

La norma in parola, non avendo preso in considerazione l'ipotesi

della mancanza, presso le strutture pubbliche o private

convenzionate, delle specifiche apparecchiature, come avvenuto per il

Fedozzi, "costretto ad utilizzare la TAC spinale con apparecchio a

risonanza magnetica nucleare, all'epoca in dotazione in Italia presso

un'unica casa di cura, risulterebbe contrastare con l'art. 32 della

Costituzione". Quest'ultimo considera, infatti, la salute un diritto

fondamentale della persona umana, senza alcuna limitazione, mentre

nel caso concreto l'effettiva tutela, garantita "in condizioni di

uniformità ed eguaglianza" dall'art. 3, secondo comma, Cost.,

resterebbe frustrata dai divieti e dalle esclusioni recate dalla

normativa sovrariportata.

2. - In giudizio si è costituito l'interessato, associandosi ai

dubbi espressi nell'ordinanza.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

deducendo che non vi sarebbe violazione dell'art. 3, secondo comma,

Cost., poiché non sussisterebbe difforme regolamentazione di

situazione identiche mentre, con riguardo all'art. 32 Cost., si

osserva che l'uso della TAC nell'anno 1984 "era ancora in fase

sperimentale", come tale non rientrante fra le prestazioni erogabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 - L'art. 32, comma quarto, della legge 27 dicembre 1983, n.

730 (legge finanziaria 1984) stabiliva che, per l'esercizio cui la

norma si riferisce, la diagnostica specialistica ad alto costo ed in

particolare, fra gli altri, gli accertamenti di tomografia assiale

computerizzata (TAC) dovevano essere effettuati (per ottenerne

l'assunzione a carico del servizio sanitario) presso le strutture

pubbliche; solo in via eccezionale, in caso cioè di impossibilità

accertata, potevano consentirsi, ai fini del rimborso, presso

strutture private convenzionate. Tale previsione veniva espressamente

prorogata con l'art. 15 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge

finanziaria 1985).

1.2 - In presenza di una prestazione altamente specialistica

(tomografia con apparecchio a risonanza magnetica nucleare), eseguita

- previa prescrizione di necessità dell'esame - nell'unico istituto

privato, non convenzionato, che allora risultava in possesso delle

strumentazioni, il giudice a quo dubita della legittimità della

norma impugnata: una volta accertata la necessità diagnostica,

l'esclusione dal rimborso per un servizio reso da una struttura

(privata) non contemplata - poiché non convenzionata contrasterebbe

con l'art. 32 Cost. garante dell'effettiva tutela della salute e con

l'art. 3 che ne costituisce il presupposto.

2. - La questione è fondata.

Già la Corte ha avuto modo di affermare che il bene della salute

umana rappresenta, in forza dell'art. 32 Cost., quel diritto primario

e fondamentale che - per tali premesse - impone piena ed esaustiva

tutela (sentenze n. 184 del 1986 e n. 559 del 1987). Pertanto,

l'esclusione in assoluto, che si ricava dalla normativa in esame, di

qualsivoglia ristoro, ancorché ricorrano particolari condizioni di

indispensabilità non altrimenti sopperibili, incide sulla garanzia

di cui innanzi.

È appena il caso di soggiungere che ciò non contrasta con la

ricostruzione del sistema pure già operata da questa Corte, là dove

s'è riconosciuto (sent. n. 173 del 1987) che le strutture sanitarie

pubbliche si integrano, nella loro potenzialità, con altre private,

purché convenzionate, restando fermo il diritto del cittadino di

rivolgersi - a proprie spese - a libere prestazioni.

Quanto qui richiesto costituisce completamento esaustivo della

tutela dovuta. La comune esperienza suffraga - e il caso ne è

palmare conferma - come possano esservi cure ed interventi (è

conforme, in punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione) non

altrimenti soddisfattibili, talché risulta palese l'iniquità del

diniego di relativo ristoro a cura del Servizio sanitario nazionale,

anche in ordine ovviamente alla pregressa inscindibile diagnostica.

Va dichiarata pertanto, restando assorbita ogni altra prospettazione,

l'illegittimità costituzionale delle dedotte norme, per contrasto

con l'art. 32 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma

quarto, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1984), e dell'art. 15 legge 22 dicembre 1984, n. 887

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1985), nella parte in cui non

consentivano - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini

dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale

- la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad

alto costo anche presso strutture private non convenzionate,

allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative

apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero

indispensabili.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:992 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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