Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' aumentata a lire 1.300. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 ottobre 1988, n. 992 (in G.U. 1a s.s. 2/11/1988, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consentiva - con le stesse modalita' ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilita' delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorche' queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili".

Testo vigente dal 3 novembre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 992/1988

    Ha colpito questo articolo
    27 ottobre 1988

    Il bene della salute umana costituisce diritto primario e fondamentale che va pienamente ed esaustivamente tutelato. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 32 Cost., dell'art. 32, quarto comma, l. 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'art. 15, l. 22 dicembre 1984, n. 887, "nella parte in cui non consentivano - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del servizio sanitario nazionale - la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili". conf. s. 184/86, s. 559/87 cfr. s. 173/87

    Art. 32 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) · Art. 15 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1984 al 3 novembre 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 ottobre 1988, n. 992 (in G.U. 1a s.s. 2/11/1988, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consentiva - con le stesse modalita' ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilita' delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorche' queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art15 · fonte del testo

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